Carrelli Elevatori, Cosa Cambia?
Carrelli elevatori e riforma dell'obbligo assicurativo

Con il D. Lgs 184/23, atto di recepimento della Direttiva UE 2021/2118 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento alcune modifiche sostanziali al “Codice della strada” e al “Codice delle assicurazioni private (C.A.P.)” al fine di coordinarne la disciplina coerentemente a quanto disposto dalla normativa europea.
In particolare, vorremmo qui concentrarci sulla nuova definizione di “veicolo” (Art. 1, comma 1, lett rrr) del C.a.p.):
“qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
oppure
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;”
Tale definizione può quindi ricomprendere i carrelli elevatori (“macchine operatrici” ai sensi del Codice della Strada) utilizzati dalle aziende per la movimentazione delle merci, a meno che questi non abbiano velocità massima di progetto al di sotto dei 14 Km/h, come dettato dalla normativa in esame, dando per scontato che un mezzo del genere possegga peso netto certamente superiore ai 25 Kg.
Fino a qui, tutto sommato, non si vedono grosse novità rispetto alla disciplina precedente.
Per il carrello elettrico o con motore termico, provvisto di dispositivo di sollevamento per la movimentazione delle cose non in luoghi non aperti al pubblico passaggio, posto in circolazione su strada pubblica, è infatti previsto l’obbligo di immatricolazione.
Tuttavia, la circolazione può essere autorizzata per brevi operazioni finalizzate al carico e allo scarico su aree pubbliche, a patto che vengano osservate le cautele e prescrizioni previste dal Decreto ministeriale 28 dicembre 1989.
Di conseguenza gli obblighi assicurativi, ancorché oggetto di mutevoli orientamenti tecnici, permanevano in capo ai soggetti possessori di tali mezzi se ed in quanto posti in circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate. La questione diveniva invece di interesse in Rc generale (RCT/O) per tutto quanto potesse concernere l’utilizzo del veicolo in area privata.
La modifica all’art 122 del Codice delle Assicurazioni, tuttavia, spariglia le carte, in quanto specifica:
«1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente»;
e ancora:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1) si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.”
e infine:
1-ter. L'obbligo di cui al comma 1) riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.
Abbiamo quindi, almeno a prima vista, allargato decisamente il perimetro spostando il focus:
· dal tipo di area d’utilizzo (area privata vs. area pubblica o equiparata) alla conformità d’uso rispetto alla funzione del veicolo come mezzo di trasporto;
· a prescindere da dove sia utilizzato e a prescindere dalla qualificazione statica o dinamica;
A questo punto pare palese la necessità di chiarimenti in merito alle modalità con le quali tali veicoli debbano essere validamente posti in uso nel rispetto dell’obbligo assicurativo di cui sopra, dato che l’assimilazione alla disciplina della Rc auto fa venir meno (semmai vi fosse stata) qualsiasi velleità tecnica di copertura in polizze di Rc generale (con relative problematiche di natura anche fiscale, dato il diverso regime) e posto che, seppur anche elettrici, tali mezzi non sono certamente assimilabili ai “ veicoli elettrici leggeri”.
Non sembra infine di facile applicazione la discriminante tecnica della “velocità massima di progetto” entro i 14 Km/h, che comporterebbe una complicata verifica a monte per l’assoggettabilità del parco “muletti”.
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