Ritenuta sulle provvigioni?
Ritenuta sulle provvigioni, un “nuovo” valore per la consulenza?

Dal 1 aprile 2024, secondo quanto disposto dal Ddl Bilancio 2024, viene introdotto l’obbligo di operare la ritenuta a titolo d’acconto sulle provvigioni percepite dai mediatori assicurativi per le prestazioni rese direttamente alle Compagnie, con la discriminante che segue:
a. Senza dipendenti/collaboratori al 23% sul 50% di base imponibile;
b. Con dipendenti/collaboratori al 23% sul 20% di base imponibile, previa apposita dichiarazione da inviarsi al sostituto d’imposta (la Compagnia) entro il 31.12 dell’anno precedente l’applicazione.
In dettaglio il testo recita: “All’articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;» sono soppresse”.
Tale previsione impatterà sulla liquidità degli intermediari in misura proporzionale ai propri introiti provvigionali, dovuti in funzione di quanto ricevuto dalle Compagnie con le quali collaborano. In questo modo, infatti, le Società di intermediazione verrebbero tassate anticipatamente sui ricavi, anziché sull’utile netto.
In particolare, ci si aspetta che siano soprattutto gli operatori minori e/o specializzati in prodotti di nicchia, a cui difficilmente l’eventuale compensazione del credito ex post garantirà quel flusso di cassa indispensabile per fronteggiare i costi e gli investimenti, a subire maggiormente la contrazione di liquidità.
In questo contesto fortemente penalizzante, almeno all’apparenza, emerge con rinnovato vantaggio l’opportunità concessa dagli introiti derivanti dalla “consulenza” offerta ai clienti in virtù della raccomandazione di adeguatezza, cosi come previsto dalla disciplina “IDD” (Insurance Distribution Directive).
I ricavi connessi a tale attività, infatti, non rientrano nelle previsioni di cui sopra e non sono quindi soggette ad alcuna ritenuta.
Tralasciando il giudizio politico o l’effettiva valenza economica di tale manovra ai danni delle Agenzie o dei Broker, preme sottolineare ancora una volta come lo sviluppo di un accurato modello di analisi dei rischi per il proprio target di clientela e la conseguente costruzione di un’attività consulenziale finalizzata alla fornitura di servizi ad alto valore aggiunto deve rappresentare non più una velleità imprenditoriale o un mero esercizio di marketing, ma un vero e proprio amuleto strategico per riprendere il timone della propria realtà e condurla verso la massima efficienza ed indipendenza economica.
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