Autore: Nicola Massagrande
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28 ottobre 2025
Tempo di lettura: 4 minuti Articolo IA-free, redatto a mano L’obbligo assicurativo per le imprese afferente alle calamità naturali è entrato in vigore in modo differenziato in funzione dei vari requisiti dimensionali indicati nella normativa di riferimento. In particolare, nel quadro normativo della Legge di Bilancio L.213/2023 si è giunti infine alla conversione del DL proroga di Marzo 25 con la Legge n 78 del Maggio 25. Tantissime le novità introdotte e tantissimi i dubbi interpretativi, più o meno risolti dai vari interventi del Legislatore. Tuttavia, nel quotidiano lavoro di intermediario ci sono tante situazioni in cui ci si trova ad operare che necessitano di attenzione e cura, per evitare di compiere soluzioni tecniche spesso proposte dall’assicuratore stesso (a suo vantaggio) e a discapito della qualità complessiva. Ecco alcuni esempi: La “doppia polizza” : alcune Compagnie hanno percorso la strada della polizza “stand-alone”, altre di un’appendice apposita nei contratti in corso delle aziende, altre ancora hanno iniziato con la prima opzione ripiegando poi sulla seconda. Insomma, un bel po’ di confusione. La doppia polizza può certamente rappresentare un aggravio di costi amm.vi per il cliente (che si trova a gestire un contratto in più a parità di coperture) ma porta anche con sé tutta una serie di altre inefficienze tecniche e pratiche. La conseguenzialità e il comportamento attivo dell’uomo : il nuovo testo di Legge prevede una specifica esclusione, ovvero quella dei danni che ”sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo”. Ora, se immaginiamo una nuova polizza CAT-NAT, emessa con contestuale esclusione nella polizza in corso delle estensioni CAT-NAT, il nuovo contratto dovrà necessariamente prevedere dei meccanismi di conseguenzialità che possano attivare la garanzia se, ad esempio, un terremoto genera un incendio. Ora, immaginiamo il seguente scenario: l’argine di un corso d’acqua oggetto di recenti lavori di rinforzo, a seguito di piogge molto intense, cede consentendo all’acqua di introdursi nei locali di un’azienda, mandando in corto la cabina elettrica e provocando un vasto incendio. Prima avrebbe pagato la polizza all-risks con la garanzia alluvione, ora potrebbe non esservi ristoro per l’azienda, in quanto se fosse dimostrato che il danno deriva in modo esclusivo da un’errata progettazione dei rinforzi dell’argine, questo “comportamento attivo dell’uomo” inficerebbe in modo insanabile la garanzia. La demolizione e sgombero e le altre garanzie aggiuntive : se in polizza incendio l’azienda può beneficiare di garanzie che, prima, operavano anche per le estensioni CAT-NAT (una su tutte la “demolizione e sgombero”, ma anche “onorario dei periti”, “rimozione e ricollocamento” e molte altre) ora se emetto una polizza stand alone devo ritassare anche questa estensione, oppure rischiare di non concederla con tutti gli aggravi di responsabilità professionale che questo comporta. La sezione danni indiretti : veniamo al tasto forse tra i più dolenti. La sezione danni indiretti. Seppur con scarsa diffusione sul mercato, le soluzioni tecniche come la “margine di contribuzione” o la “loss of profit” sono garanzie il cui trigger si sostanzia nell’attivazione della garanzia su polizza danni diretti cui sono legate. Scorporare le garanzie catastrofali, che sono notoriamente più statisticamente in grado di cagionare fermi dell’attività, significa staccare la spina alla copertura rendendola “zoppa”. Alcune Compagnie hanno optato (correttamente) su specifiche appendici di coordinamento tra le due polizze, altre hanno optato per l’inserimento di estensioni a diaria o a margine di contribuzione sulle polizze stand-alone, ma spesso con somme assicurate a primo rischio e senza le estensioni concedibili nella polizza all-risk classica. Pensiamo al seguente scenario. Polizza emessa stand-alone per CAT-NAT con estensione mdc, no condizioni aggiuntive prestabili. Azienda alimentare viene colpita da alluvione, le merci indenni al sinistro deperiscono in quanto non movimentabili per impossibilità di accedere al sito in sicurezza. Come noto non possono rientrare nel danno indiretto non essendo state in alcun modo interessate dal danno materiale diretto. Estensione di garanzia “deprezzamento merci indenni” non operante in quanto non traslata su nuova polizza CAT-NAT, perché la specifica estensione non era prestabile. Le merci flottanti : pur non rientrando nell’obbligo assicurativo, è ipotizzabile che un intermediario intelligente capisca l’importanza di non dimenticarsene. Se nel meccanismo di copertura utilizzato sinora rientrano le merci flottanti, molti assicuratori non prestano attualmente questa possibilità nelle coperture stan-alone, anche qui con evidenti possibili problemi di sotto-assicurazione in caso di sinistro. Domanda finale: di chi è la responsabilità (ai sensi I.D.D.) in caso di sinistro non pagato?